STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
Sottoscritto in marzo 2010
Associazione Italiana Docenti Universitari Scienze Archivistiche (AIDUSA)
Art. 1 – Costituzione e denominazione
È costituita un’Associazione ai sensi dell’art. 10, comma 1) del D. lgs. 460/1997, denominata «Associazione Italiana Docenti Universitari Scienze Archivistiche (AIDUSA)».
La sede dell’Associazione è presso il domicilio professionale del Presidente pro tempore e quindi attualmente fissata in Padova presso il Dipartimento di Storia-Università degli Studi di Padova, via Vescovado n. 30.
Art. 2 – Durata
L’Associazione è costituita a tempo indeterminato.
Art. 3 – Scopo
L’Associazione ha lo scopo di favorire e promuovere in Italia gli studi e le ricerche in ambito archivistico, con attenzione all’evoluzione delle scienze archivistiche in ambito internazionale, e di sviluppare l’insegnamento universitario della disciplina a tutti i livelli, agevolando anche l’internazionalizzazione dei percorsi formativi e promuovendo connesse iniziative di collaborazione fra istituzioni pubbliche e private. L’Associazione inoltre si prefigge come scopo la tutela della professionalità acquisita da chi ha frequentato corsi di studio universitari in campo archivistico.
Art. 4 – Mezzi d’azione
Per il conseguimento dello scopo associativo l’Associazione si può avvalere dei seguenti mezzi finanziari:
1. quote associative;
2. contributi dei soci per singole iniziative;
3. erogazioni liberali e contributi di soggetti pubblici e privati;
4. proventi di iniziative culturali ed editoriali;
5. inoltre, per il conseguimento dello scopo associativo, l’associazione potrà compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari, finanziarie, bancarie, attive e passive, necessarie o utili per il perseguimento del predetto scopo associativo.
Art. 5 – Sede
L’Associazione ha sede legale presso il domicilio professionale del presidente pro tempore.
Art. 6 – Soci
1. Possono essere soci ordinari i docenti e i ricercatori universitari, regolarmente incardinati, che svolgano attività istituzionale di ricerca e/o di insegnamento nell’ ambito disciplinare specifico, avente per oggetto produzione, conservazione, tradizione, ordinamento, gestione e uso dei materiali archivistici e documentali, su qualsiasi supporto, anche in considerazione delle implicazioni e componenti materiali, amministrative, storiche e socio-culturali.
2. Possono essere soci onorari i docenti e i ricercatori universitari non più in servizio, che abbiano svolto attività istituzionale di ricerca e/o di insegnamento negli ambiti disciplinari di cui al comma 1.
Art. 7 – Modalità di associazione
Le richieste di ammissione come socio ordinario devono essere presentate per iscritto al Presidente dell’Associazione e devono essere approvate dal Consiglio Direttivo.
I soci onorari vengono designati dal Consiglio Direttivo.
Art. 8 – Decadenza e riammissione
1. Lo status di socio ordinario e di socio sostenitore viene meno per le seguenti cause:
a) dimissioni, da presentare in forma scritta;
b) morosità nel pagamento della quota associativa per due anni solari consecutivi.
c) esclusione deliberata all’unanimità dal consiglio direttivo per gravissimo comportamento scorretto e/o lesivo nei confronti dell’Associazione.
2. Il socio che si sia dimesso può successivamente chiedere la riammissione, con le modalità previste per la prima iscrizione e previo il pagamento di eventuali quote non corrisposte fino al momento delle dimissioni; il socio dichiarato decaduto per morosità può chiedere la riammissione previo versamento di tutte le quote non corrisposte dal primo anno di morosità fino al momento della riammissione.
Art. 9 – Patrimonio dell’Associazione
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
a) quote sociali;
b) contributi e finanziamenti di enti pubblici e privati;
c) donazioni e legati testamentari;
d) altri eventuali redditi.
Art. 10 – Esercizio sociale
L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ciascun anno.
Entro il 31 (trentuno) marzo di ciascun anno l’Assemblea dei soci deve approvare il bilancio consuntivo dell’anno precedente e il bilancio preventivo dell’anno in corso.
Art. 11 – Quote associative
1. I soci sono tenuti a versare entro il 31 gennaio di ogni anno la quota associativa fissata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, con le modalità di pagamento determinate dal Consiglio Direttivo stesso.
2. I soci ordinari che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l’anno successivo e saranno pertanto tenuti al versamento della quota annuale.
3. I soci onorari possono essere esentati dal pagamento della quota sociale.
Art. 12 – Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Presidente;
c) il Consiglio Direttivo;
d) il Collegio dei Revisori dei conti.
Art. 13 – Assemblea dei soci
1. L’Assemblea dei soci è convocata dal Presidente in seduta ordinaria almeno una volta l’anno, nel primo trimestre. Laddove essa non si possa tenere entro il primo trimestre, i bilanci annuali, consuntivo e preventivo, e la relazione dei Revisori dei conti dovranno essere approvati per corrispondenza entro il 31 marzo. Qualora l’impedimento si verifichi nell’anno di scadenza delle cariche sociali, queste si intendono automaticamente prorogate fino allo svolgimento dell’Assemblea. Deve essere convocata in seduta straordinaria ogni volta che il Presidente o il Consiglio Direttivo ne ravvisino la necessità o quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei soci. L’avviso di convocazione è spedito trenta giorni prima dello svolgimento dell’Assemblea, salvo casi di particolare urgenza, per i quali è sufficiente un avviso di dieci giorni. L’avviso di convocazione è valido anche se spedito per posta elettronica all’indirizzo dichiarato dal socio al momento dell’iscrizione.
2. Hanno diritto di voto i soci ordinari in regola con il pagamento delle quote associative. È ammesso il voto per delega scritta; ogni socio ordinario può disporre di una sola delega.
3. L’Assemblea è legittimamente costituita quando il numero degli intervenuti non sia inferiore ad 1/3 (un terzo) degli aventi diritto, tenuto conto delle deleghe.
4. L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti e rappresentati; in caso di modifiche statutarie è richiesta la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto.
5. L’Assemblea discute e delibera sulla relazione e sui bilanci presentati dal Consiglio Direttivo, sui programmi di lavoro, sull’ammontare della quota sociale; provvede al rinnovo delle cariche sociali secondo le modalità dei successivi artt. 14 e 15.
Art. 14 – Presidente e Vice-Presidente
1. Il Presidente, eletto a maggioranza dall’Assemblea dei soci, rappresenta l’Associazione a tutti gli effetti; firma per conto di essa; convoca e presiede l’Assemblea e le riunioni del Consiglio; prepara, di concerto con lo stesso, la relazione sull’attività dell’Associazione ed i relativi bilanci; dà attuazione alle delibere dell’Assemblea. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.
2. Il Vice-Presidente, eletto a maggioranza dall’Assemblea dei soci, ha il compito di sostituire il Presidente in caso di assenza o di impedimento.
3. Con voto unanime dell’Assemblea dei soci è possibile eleggere un presidente onorario scelto tra personalità di spicco della cultura italiana o straniera che durante tutta la loro carriera scientifica si siano distinte per lo studio degli ambiti disciplinari di cui all’art.6. Il Presidente onorario potrà partecipare ai lavori assembleari.
Art. 15 – Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo (formato esclusivamente da associati) è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da tre soci, eletti dall’Assemblea a scrutinio segreto. Ogni socio può esprimere la propria preferenza per un solo nominativo. Risulteranno eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti sarà eletto il più anziano di ruolo.
2. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni; ciascun consigliere non può espletare più di due mandati consecutivi completi. In caso di vacanza di un posto in seno al Consiglio, subentra il primo dei non eletti nella graduatoria risultante dalle votazioni precedenti: tale sostituzione dura comunque sino alla scadenza del mandato del Consiglio in carica. In caso di vacanza contestuale di più di due posti, il Consiglio decade automaticamente, rimane in carica per l’ordinaria amministrazione, fino all’assemblea per le nuove elezioni che dovrà essere convocata entro 3 (tre mesi) dall’intervenuta decadenza.
3. Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo elegge all’interno del proprio seno, un segretario e un tesoriere: queste due ultime cariche possono essere esercitate anche da una medesima persona.
4. Il Consiglio coadiuva il Presidente nel governo dell’Associazione; delibera sull’ammissione dei soci; cura, con il Presidente, la redazione dei bilanci e della relazione annuale.
5. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria almeno due volte all’anno e ogni volta che ne faccia richiesta la maggioranza dello stesso. Per la validità della riunione è richiesta la presenza di almeno tre consiglieri. La convocazione è fatta almeno sette giorni prima della data fissata. La convocazione può essere fatta tramite posta elettronica.
6. Il Consigliere che non partecipa a quattro sedute consecutive del Consiglio, decade dal mandato.
Art. 16 – Revisori dei conti
I Revisori dei conti, in numero di tre, oltre a due supplenti, sono eletti per un triennio contestualmente all’elezione del Consiglio Direttivo. Ogni socio può esprimere una sola preferenza. Risulteranno eletti i soci che avranno riportato il maggior numero di voti; i primi due non eletti saranno considerati supplenti. A parità di voti prevale il socio più anziano di ruolo. Spetta ai revisori dei conti il controllo sulla gestione finanziaria dell’Associazione; a tal fine dovranno presentare una relazione all’Assemblea ordinaria. Uno dei tre revisori può essere scelto all’esterno dell’Associazione tra persone dotate di specifiche competenze gestionali ed amministrative ovvero iscritte all’apposito albo.
Art. 17 – Scioglimento dell’Associazione
Per lo scioglimento dell’Associazione, che può essere deliberato dall’assemblea con il voto favorevole di almeno due terzi degli iscritti (deleghe escluse), il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.
Art. 18 – Norma transitoria
In fase transitoria, fino allo svolgimento della prima Assemblea dei soci, che dovrà avvenire entro tre mesi dalla data dell’atto notarile di costituzione dell’Associazione, sono considerati soci con diritto di voto tutti coloro che avranno aderito alla associazione entro l’inizio della medesima assemblea versando la quota associativa fissata per l’anno 2010 in Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero). Fino ad allora l’adesione è riservata esclusivamente ai soggetti indicati al punto 1. dell’art. 6) del presente statuto.
Fino allo svolgimento della prima Assemblea, l’associazione sarà diretta dal consiglio direttivo nominato in sede di sottoscrizione dell’atto costitutivo dell’Associazione.